La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. Dal 1° marzo 2001 l’assicurazione è entrata in vigore e la gestione è affidata all’Inail.
Chi è obbligato ad assicurarsi
È obbligato ad assicurarsi colui che:
- ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. E’, invece, escluso l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.
In base ai requisiti, chi si deve assicurare
- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
- i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
Chi è escluso
- colui che ha meno di 18 anni o, a decorrere dal 1° gennaio 2019, più di 67 anni
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso
Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente. Per l’anno 2021, il termine di scadenza del 31 gennaio, cadendo in un giorno festivo, è prorogato al 1° febbraio 2021, primo giorno lavorativo seguente. Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Il premio è annuale e non è frazionabile. Dal 2019 l’importo è fissato in € 24,00 annui.
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