News

Cos’è e come pagare online l’Imposta Comunale sulla Pubblicità

26 Novembre 2020

Per pubblicizzare un prodotto o un servizio al pubblico attraverso cartelloni, striscioni o camion-vela è necessario pagare l’imposta comunale sulla pubblicità. Questo tributo colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o percepibile da tali luoghi. L’oggetto dell’Icp è il mezzo disponibile per diffondere il messaggio pubblicitario, non solo la parte di esso effettivamente utilizzata per la diffusione dello stesso. Viene applicata dai comuni e a loro è demandata la regolamentazione delle modalità di applicazione e la determinazione delle tariffe applicabili.

I soggetti che devono pagare l’imposta comunale sulla pubblicità

Chi deve pagare l’imposta comunale sulla pubblicità? Chi dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ad esempio l’agenzia pubblicitaria. In via sussidiaria, l’Icp è dovuta da colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, cioè dal soggetto pubblicizzato, come obbligato in solido. Invece sono esenti dall’Icp:

  • le insegne di esercizio; nel dettaglio, per insegna di esercizio si intende la scritta, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce, che ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica di un soggetto; l’insegna può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell’attività, nonché i marchi dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta; le insegne sono esenti se di superficie complessiva fino a 5 mq (in caso di più insegne, bisogna tener presente la superficie complessiva); il comune può prevedere una superficie di esenzione più ampia;
  • le targhe professionali;
  • la pubblicità relativa a prodotti e servizi realizzata all’interno dei locali in cui questi vengono prodotti;
  • i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali in cui i beni e i servizi pubblicizzati vengono prodotti, a condizione che i mezzi pubblicitari non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta (menù, listini prezzi, etc.) a condizione che non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
  • gli avvisi riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
  • gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  • la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne e sulle vetrine delle edicole;
  • la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto
  • la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
  • la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  • le insegne, targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  • le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
  • la pubblicità in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche e da società sportive dilettantistiche, all’interno di impianti utilizzati dalle stesse per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3mila posti;
  • la pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche se percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d’ingresso;
  • le superfici inferiori a 300 cmq.

Come pagare online l’imposta sulla pubblicità

L’imposta è dovuta in genere per anno solare di riferimento. Il versamento deve avvenire:

  • per le nuove denunce: contestualmente alla presentazione della dichiarazione;
  • per la pubblicità annuale rinnovata: entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Puoi pagare online l’Imposta Comunale sulla Pubblicità – ICP della tua auto o moto grazie a PagaRapido. Bastano pochi click per pagare l’importo con carta di credito, dal tuo smartphone e senza registrazione. Grazie alla certificazione Nexi, PagaRapido offre un sistema di pagamento evoluto con i più alti standard di protezione. Massimizza i tempi, riduci l’attesa e paga online l’imposta sulla pubblicità grazie a PagaRapido.