Per pubblicizzare un prodotto o un servizio al pubblico attraverso cartelloni, striscioni o camion-vela è necessario pagare l’imposta comunale sulla pubblicità. Questo tributo colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o percepibile da tali luoghi. L’oggetto dell’Icp è il mezzo disponibile per diffondere il messaggio pubblicitario, non solo la parte di esso effettivamente utilizzata per la diffusione dello stesso. Viene applicata dai comuni e a loro è demandata la regolamentazione delle modalità di applicazione e la determinazione delle tariffe applicabili.
I soggetti che devono pagare l’imposta comunale sulla pubblicità
Chi deve pagare l’imposta comunale sulla pubblicità? Chi dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ad esempio l’agenzia pubblicitaria. In via sussidiaria, l’Icp è dovuta da colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, cioè dal soggetto pubblicizzato, come obbligato in solido. Invece sono esenti dall’Icp:
- le insegne di esercizio; nel dettaglio, per insegna di esercizio si intende la scritta, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce, che ha la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica di un soggetto; l’insegna può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell’attività, nonché i marchi dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta; le insegne sono esenti se di superficie complessiva fino a 5 mq (in caso di più insegne, bisogna tener presente la superficie complessiva); il comune può prevedere una superficie di esenzione più ampia;
- le targhe professionali;
- la pubblicità relativa a prodotti e servizi realizzata all’interno dei locali in cui questi vengono prodotti;
- i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali in cui i beni e i servizi pubblicizzati vengono prodotti, a condizione che i mezzi pubblicitari non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta (menù, listini prezzi, etc.) a condizione che non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- gli avvisi riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne e sulle vetrine delle edicole;
- la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto
- la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
- la pubblicità in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche e da società sportive dilettantistiche, all’interno di impianti utilizzati dalle stesse per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3mila posti;
- la pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche se percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d’ingresso;
- le superfici inferiori a 300 cmq.
Come pagare online l’imposta sulla pubblicità
L’imposta è dovuta in genere per anno solare di riferimento. Il versamento deve avvenire:
- per le nuove denunce: contestualmente alla presentazione della dichiarazione;
- per la pubblicità annuale rinnovata: entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
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